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Diritto all’oblio, il Tribunale ferma Google: i diritti non possono dipendere da un modulo privato

Inviato da tuxsa il
diritto all'oblio e Google

Una decisione del Tribunale di Milano riporta al centro dell’attenzione una questione fondamentale della società digitale: chi decide che cosa deve continuare ad apparire quando cerchiamo il nome di una persona su Internet e, soprattutto, attraverso quali regole viene presa questa decisione?

Il 6 ottobre 2026 il Tribunale di Milano ha accolto un’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni membri dell’associazione Algopolio nei confronti di Google LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l., intervenendo sulle procedure utilizzate dal motore di ricerca per gestire le richieste di deindicizzazione formulate nell’esercizio del cosiddetto diritto all’oblio. Google dovrà adeguare le proprie procedure entro il 15 novembre.

La questione è più importante di quanto possa sembrare, perché non riguarda semplicemente la possibilità di cancellare una vecchia notizia da Internet. Il diritto all’oblio, infatti, non equivale a un diritto generale a riscrivere il proprio passato e neppure comporta automaticamente la cancellazione dell’articolo originario dall’archivio di un giornale. Riguarda piuttosto, in molti casi, la possibilità di impedire che determinate informazioni, divenute con il trascorrere del tempo non più pertinenti o non più giustificate da un interesse pubblico prevalente, continuino ad essere immediatamente associate al nome e al cognome di una persona attraverso un motore di ricerca.

È una distinzione essenziale: un articolo può continuare legittimamente ad esistere nell’archivio storico di una testata e, contemporaneamente, può essere stabilito che non debba più comparire tra i risultati ottenuti digitando il nome della persona interessata.

Proprio questa distinzione è stata recentemente applicata anche dal Garante italiano per la protezione dei dati personali. In un provvedimento del 28 maggio 2026, l'Autorità ha infatti ritenuto legittima la conservazione di un articolo del 2020 nell'archivio della testata giornalistica, riconoscendone la funzione storico-documentaria, ma ha contemporaneamente ordinato a Google di rimuovere quell'URL dai risultati ottenuti ricercando il nome e il cognome dell'interessata, tenendo conto del tempo trascorso, del ruolo marginale della persona nella vicenda e dell'assenza di responsabilità accertate.

La decisione del Tribunale di Milano compie però un ulteriore passo, perché non riguarda soltanto il risultato di una singola richiesta, ma il modo stesso attraverso il quale Google deve consentire ai cittadini di esercitare questo diritto.

Secondo quanto emerge dalla decisione e dalle dichiarazioni dei ricorrenti, la procedura dovrà permettere all'interessato di fornire documentazione utile a sostenere la propria richiesta. È un cambiamento tutt'altro che formale: una vicenda giudiziaria può essersi conclusa con un'archiviazione, un'assoluzione o con altri sviluppi che modificano radicalmente il significato di una notizia pubblicata anni prima, e una persona deve poter produrre i documenti necessari affinché queste circostanze siano effettivamente prese in considerazione.

C'è poi un secondo elemento particolarmente significativo. Quando Google respingerà una richiesta di deindicizzazione dovrà motivare il rifiuto in maniera tale da consentire all'interessato di comprendere effettivamente perché la propria domanda non sia stata accolta, tenendo conto anche della documentazione presentata. Non dovrebbe quindi essere sufficiente una risposta generica o standardizzata, perché l'esercizio di un diritto fondamentale richiede una valutazione della situazione concreta.

Il riferimento normativo è costituito, in particolare, dagli articoli 17 e 21 del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati. L'articolo 17 disciplina il diritto alla cancellazione, comunemente indicato come “diritto all'oblio”, mentre l'articolo 21 riconosce all'interessato, in determinate condizioni, il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi connessi alla propria situazione particolare. Non si tratta comunque di diritti assoluti: devono essere bilanciati con altri interessi e diritti, tra i quali la libertà di espressione e di informazione.

Ed è proprio questo bilanciamento a rendere particolarmente rilevante la decisione milanese.

Per molti anni abbiamo discusso del potere delle grandi piattaforme soprattutto pensando alla quantità di informazioni che esse raccolgono, agli algoritmi attraverso i quali organizzano i contenuti oppure alla capacità di influenzare ciò che vediamo. Esiste però un'altra forma di potere, meno evidente ma altrettanto concreta: quella di costruire le procedure attraverso le quali possiamo esercitare i nostri diritti.

Se una legge riconosce un diritto ma, per esercitarlo, un cittadino deve passare attraverso un modulo predisposto da una società privata, sono anche la struttura di quel modulo, le informazioni che è possibile inserire, i documenti che è possibile allegare e le spiegazioni fornite in caso di rifiuto a determinare quanto quel diritto sia realmente esercitabile.

Da questo punto di vista la questione va ben oltre Google e il diritto all'oblio. Tocca un problema generale della società digitale: le piattaforme non possono trasformarsi, attraverso le proprie procedure tecniche, nei soggetti che stabiliscono autonomamente le modalità concrete con cui i cittadini esercitano diritti riconosciuti dall'ordinamento.

Naturalmente questo non significa che ogni richiesta di deindicizzazione debba essere accolta. Il diritto all'informazione rimane fondamentale e una notizia di interesse pubblico non può essere cancellata semplicemente perché sgradita alla persona interessata. Lo stesso Tribunale di Milano, secondo quanto riportato dalla stampa, non ha accolto la richiesta di imporre a Google, una volta deindicizzato un articolo, la cancellazione automatica dai risultati di tutti gli altri articoli contenenti la medesima informazione. Ogni situazione richiede dunque una valutazione specifica.

Google, dal canto suo, ha annunciato che presenterà appello. La società sostiene di avere già investito in gruppi di persone incaricati di esaminare attentamente le singole richieste e ritiene che il proprio sistema garantisca un corretto equilibrio tra la tutela della privacy individuale e il diritto della collettività all'informazione. La vicenda giudiziaria, pertanto, non può essere considerata conclusa.

Rimane tuttavia il significato più generale della decisione: nell'ambiente digitale non basta proclamare l'esistenza di un diritto. Occorre che esistano strumenti concreti, trasparenti e comprensibili attraverso i quali quel diritto possa essere esercitato e, soprattutto, che chi prende una decisione capace di incidere sulla vita di una persona sia chiamato a spiegare su quali elementi quella decisione è stata fondata.

Perché un algoritmo, un modulo online o una procedura predisposta da una multinazionale possono certamente essere strumenti utili per gestire milioni di richieste, ma non possono diventare una nuova forma di legge privata.

Ed è forse proprio questo l'aspetto più interessante della decisione del Tribunale di Milano: riportare la tecnologia al suo ruolo di strumento e ricordare che sono i diritti a dover determinare il funzionamento delle procedure informatiche, non le procedure informatiche a stabilire fino a che punto possiamo esercitare i nostri diritti.