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La legge lo consente. Ma è giusto? Il caso delle foto diffuse dalla Questura di Salerno

Inviato da enzo de simone il
Composito segnaletico

Una ragazza di 23 anni viene aggredita il 23 settembre nel centro storico di Salerno, in un episodio di estrema gravità sul quale magistratura e forze dell’ordine hanno naturalmente il dovere di indagare fino all’individuazione del responsabile. Su questo non può esistere alcuna discussione, così come non può esservi alcuna esitazione nell’esprimere solidarietà alla giovane vittima e nel pretendere che chi ha commesso un gesto tanto grave venga individuato e chiamato a risponderne secondo la legge.

Esiste però un’altra questione, distinta dalla gravità dell’aggressione e dalla necessità di individuarne l’autore, sulla quale riteniamo necessario riflettere, perché riguarda il rapporto tra attività investigativa, diritti individuali e trasformazioni profonde prodotte dalla società digitale. Nel corso delle indagini, infatti, la Questura di Salerno ha deciso di rendere pubbliche le immagini di un uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, chiedendo ai cittadini di contribuire alla sua identificazione; l’uomo è stato successivamente rintracciato ad Ariano Irpino, fermato e condotto in carcere, mentre attraverso il proprio difensore si è dichiarato innocente.

Non sappiamo se l’uomo fermato sia realmente responsabile dell’aggressione e, soprattutto, non spetta a noi stabilirlo, perché è precisamente questa la funzione dell’indagine e, successivamente, del processo: ricostruire i fatti, verificare gli elementi raccolti dall’accusa, consentire alla difesa di contestarli e arrivare infine a una decisione pronunciata da chi, in uno Stato di diritto, possiede l’autorità per farlo. Proprio per questa ragione riteniamo però che sia necessario discutere della decisione di rendere pubblico il suo volto, senza accontentarci della risposta secondo la quale la legge, in determinate condizioni e per esigenze investigative, consente alle autorità di farlo.

Ciò che è legittimo non è necessariamente giusto

Che una determinata azione sia consentita dalla legge rappresenta una risposta alla domanda sulla sua legittimità giuridica, ma non esaurisce affatto il giudizio politico, morale e sociale su quell’azione. Le norme non sono verità immutabili né principi sottratti alla discussione: sono strumenti costruiti dagli uomini per organizzare la convivenza sociale e tutelare interessi e diritti che possono entrare in conflitto tra loro, ed è proprio per questo che devono essere continuamente valutate alla luce dei cambiamenti della società e, quando mostrano limiti o producono conseguenze che non erano state adeguatamente previste, devono poter essere modificate.

Nel caso di Salerno la questione è particolarmente evidente perché non viviamo più in una società nella quale la fotografia di una persona ricercata viene affissa per qualche giorno nella bacheca di un commissariato, mostrata per pochi secondi in un telegiornale o pubblicata su un quotidiano che il giorno successivo diventerà carta vecchia. Viviamo in un ambiente comunicativo nel quale un’immagine, nel momento stesso in cui viene pubblicata, può essere copiata, scaricata, ritagliata, trasformata in uno screenshot e trasferita in pochi minuti da un sito istituzionale a un giornale, da un giornale a Facebook, da Facebook a WhatsApp o Telegram, fino a raggiungere migliaia di persone completamente al di fuori del contesto originario nel quale era stata diffusa.

È proprio alla luce di questa realtà che la scelta compiuta nel caso di Salerno ci appare superficiale, indipendentemente dalla sua eventuale piena legittimità giuridica, perché utilizzare oggi la pubblicazione di un volto come strumento investigativo significa mettere in moto un processo comunicativo del quale l’autorità che lo avvia perde quasi immediatamente il controllo. La Questura può decidere quando pubblicare una fotografia e può successivamente decidere di rimuoverla dai propri canali, ma non può più decidere dove quella fotografia andrà a finire, chi la conserverà, con quali parole verrà accompagnata, per quanto tempo continuerà a circolare e, soprattutto, quale giudizio si formerà intorno alla persona rappresentata.

Una fotografia non contiene il condizionale

Un comunicato ufficiale può essere scritto con tutte le cautele richieste dalla legge e dal rispetto della presunzione di innocenza, utilizzando correttamente espressioni come “presunto responsabile”, “persona da identificare” o “soggetto ricercato nell’ambito delle indagini”, ma quando la fotografia viene estratta da quel comunicato e comincia a circolare autonomamente sui social network tutte quelle cautele linguistiche possono scomparire. Una fotografia, infatti, non contiene il condizionale e non racconta lo stato di un procedimento giudiziario: mostra semplicemente un volto che, nella percezione di chi lo riceve, rischia rapidamente di diventare “il volto dell’aggressore”.

È sufficiente osservare le dinamiche ordinarie dei social network per comprendere quanto sia breve la distanza che separa l’affermazione “gli investigatori stanno cercando quest’uomo perché ritengono possa essere coinvolto” dalla convinzione “questo è l’uomo che ha aggredito la ragazza”. Nel passaggio da una condivisione all’altra scompaiono progressivamente le cautele, il contesto, i dubbi e persino l’origine dell’informazione, mentre resta l’immagine, spesso accompagnata da commenti nei quali il processo è già stato celebrato e la sentenza pronunciata.

Per una parte dell’opinione pubblica, quindi, quell’uomo rischia di non essere più una persona sottoposta a indagine, ma di essere già diventato il colpevole, nonostante non si sia ancora svolto alcun processo, non siano state pubblicamente esaminate le prove, non sia stata ascoltata la difesa e non conosciamo neppure integralmente gli elementi sui quali gli investigatori hanno costruito la propria ipotesi.

Proviamo allora a immaginare che sia innocente

Non sappiamo se lo sia e non stiamo sostenendo che lo sia, ma proprio la presunzione di innocenza ci obbliga a considerare seriamente questa possibilità. Immaginiamo quindi che tra alcuni mesi, oppure tra alcuni anni, emerga la completa estraneità dell’uomo ai fatti e che un giudice lo assolva o che l’indagine conduca comunque a escluderne definitivamente la responsabilità: dal punto di vista giudiziario lo Stato potrebbe restituirgli pienamente la libertà e riconoscere la sua innocenza, ma quale istituzione sarebbe in grado di restituirgli il volto che nel frattempo è stato consegnato alla rete?

Quelle fotografie potrebbero continuare a esistere negli archivi dei giornali, nei risultati dei motori di ricerca, negli screenshot conservati sui telefoni, nei post mai cancellati, nei gruppi di messaggistica e nelle pagine che hanno ripreso la notizia originaria. Ancora più difficile sarebbe cancellarle dalla memoria delle persone che le hanno viste e che magari, incontrando quell’uomo dopo cinque anni, potrebbero ricordare vagamente di averlo visto associato a un’aggressione avvenuta a Salerno senza ricordare, o senza avere mai saputo, che successivamente era stato completamente scagionato.

Qui emerge una delle contraddizioni più profonde della comunicazione giudiziaria nell’epoca digitale: l’accusa possiede quasi sempre una forza comunicativa enormemente superiore alla smentita. La notizia dell’uomo ricercato per una brutale aggressione suscita paura, indignazione, curiosità e quindi viene condivisa; un’eventuale notizia, pubblicata mesi o anni dopo, nella quale si comunica che quella stessa persona è risultata estranea ai fatti difficilmente raggiungerà le stesse persone e difficilmente produrrà la stessa quantità di condivisioni.

La rete, in altre parole, rischia di ricordare l’accusa molto più a lungo dell’assoluzione.

Ma esiste anche un rischio ancora più immediato

Dobbiamo inoltre domandarci che cosa sarebbe potuto accadere se qualcuno, nei giorni in cui quelle fotografie circolavano, avesse riconosciuto l’uomo per strada. Potremmo immaginare un cittadino responsabile che telefona immediatamente alla polizia, ed è evidentemente questo il comportamento sul quale fanno affidamento le autorità quando chiedono la collaborazione della popolazione; ma dobbiamo necessariamente immaginare anche un’altra possibilità, perché la società reale non è composta esclusivamente da persone prudenti, equilibrate e rispettose delle istituzioni.

Qualcuno avrebbe potuto convincersi di avere davanti l’uomo che aveva brutalmente aggredito una giovane donna e decidere di affrontarlo, bloccarlo o addirittura “fargliela pagare”, magari sostenuto proprio dalla certezza psicologica derivante dall’avere visto quella fotografia provenire originariamente da una fonte istituzionale. Fortunatamente, per quanto sappiamo, questo non è accaduto, ma un’istituzione pubblica non può valutare la correttezza delle proprie decisioni soltanto sulla base delle conseguenze che si sono effettivamente verificate: deve necessariamente interrogarsi anche sulle conseguenze ragionevolmente prevedibili che quelle decisioni avrebbero potuto produrre.

Naturalmente, se qualcuno avesse aggredito l’uomo ricercato, la responsabilità penale sarebbe stata innanzitutto e direttamente dell’aggressore, e sarebbe scorretto sostenere automaticamente una responsabilità giuridica della Questura per il comportamento autonomo di un terzo. Esiste però una responsabilità istituzionale che è più ampia di quella penale e che riguarda proprio la capacità di un’autorità pubblica di prevedere, per quanto ragionevolmente possibile, gli effetti sociali degli strumenti che decide di utilizzare.

Ed è su questo terreno che la scelta della Questura ci appare criticabile.

Non stavamo cercando un serial killer

Il punto centrale diventa allora quello della proporzionalità, perché possono certamente esistere situazioni nelle quali rendere pubblico il volto di una persona rappresenta non soltanto uno strumento legittimo, ma una scelta necessaria. Se esiste un individuo estremamente pericoloso in fuga, se vi è una minaccia immediata per la popolazione, se siamo davanti a una successione di delitti che rende urgente identificare e fermare chi potrebbe commetterne altri, il rischio derivante dall’esposizione pubblica può essere ragionevolmente bilanciato dalla necessità di prevenire un pericolo ancora maggiore.

Ma proprio perché si tratta di uno strumento tanto invasivo e potenzialmente irreversibile, la sua utilizzazione dovrebbe rappresentare l’eccezione e non trasformarsi progressivamente in una normale scorciatoia investigativa.

Nel caso di Salerno abbiamo quindi il diritto di domandare se fosse realmente indispensabile consegnare quel volto alla rete, se fossero state percorse tutte le alternative ragionevolmente disponibili e se le immagini delle telecamere, le testimonianze, la ricostruzione degli spostamenti, le banche dati e gli altri strumenti investigativi a disposizione delle forze dell’ordine fossero realmente insufficienti per arrivare all’identificazione senza trasformare migliaia di cittadini in partecipanti indiretti all’indagine.

Non conosciamo gli atti e non possiamo quindi rispondere a queste domande, ma possiamo e dobbiamo formularle, perché non stavamo cercando un serial killer responsabile di una sequenza di omicidi né, almeno sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, una persona della quale fosse stata accertata una minaccia immediata e generalizzata per la collettività. Stavamo indagando su un singolo episodio criminale, certamente gravissimo, e proprio nelle situazioni che non presentano un pericolo eccezionale occorre evitare che uno strumento eccezionalmente invasivo venga progressivamente percepito come normale.

Una legge nata in un altro mondo

La questione, a questo punto, supera inevitabilmente il singolo comportamento della Questura di Salerno e ci costringe a domandarci se le nostre norme e, soprattutto, le nostre prassi investigative siano realmente adeguate alla società digitale nella quale viviamo. Una facoltà attribuita alle autorità quando rendere pubblica una fotografia significava mostrarla per qualche giorno attraverso mezzi di comunicazione sostanzialmente temporanei può continuare a essere esercitata secondo gli stessi criteri quando la pubblicazione significa consegnare potenzialmente per sempre un’identità agli algoritmi, ai motori di ricerca, alle piattaforme sociali e agli archivi digitali?

Crediamo che questa domanda non possa più essere evitata, perché la tecnologia ha modificato la natura stessa della pubblicazione: un tempo pubblicare significava principalmente rendere visibile qualcosa, mentre oggi può significare renderlo replicabile, ricercabile e, nei fatti, permanente.

Per questa ragione sarebbe opportuno discutere criteri molto più restrittivi per la diffusione pubblica delle immagini di persone soltanto sospettate o ricercate nell’ambito di un’indagine, prevedendo non semplicemente la possibilità astratta di utilizzare questo strumento, ma la necessità di dimostrare che esso sia realmente proporzionato alla gravità e all’urgenza della situazione, che non siano disponibili alternative ragionevoli e meno invasive e che esista, quando necessario, un concreto interesse alla protezione immediata della collettività. Allo stesso modo dovrebbero essere previste procedure rigorose per la tempestiva rimozione delle immagini dalle fonti istituzionali quando viene meno la necessità che ne aveva giustificato la pubblicazione, pur sapendo che nessuna cancellazione successiva potrà recuperare completamente ciò che nel frattempo è stato replicato altrove.

La presunzione di innocenza deve esistere anche fuori dal tribunale

Non stiamo difendendo l’uomo fermato e non stiamo sostenendo la sua innocenza, esattamente come non intendiamo sostenere la sua colpevolezza prima che essa venga accertata. Stiamo difendendo qualcosa di molto più importante della posizione del singolo individuo coinvolto in questa vicenda: il principio secondo il quale i diritti fondamentali non possono dipendere dalla simpatia che proviamo per una persona, dalla gravità dell’accusa che le viene rivolta o dall’indignazione collettiva provocata dal fatto sul quale si sta indagando.

Alla giovane aggredita dobbiamo solidarietà, protezione, verità e giustizia; al responsabile dell’aggressione, quando la sua responsabilità sarà accertata attraverso gli strumenti dello Stato di diritto, dovranno essere applicate le conseguenze previste dalla legge. Ma fino a quel momento una persona sottoposta a indagine non può essere trasformata, attraverso la potenza moltiplicatrice della comunicazione digitale, in un colpevole consegnato al giudizio della piazza.

E la piazza contemporanea è infinitamente più grande, veloce e incontrollabile di quella di un tempo, perché è composta da migliaia o milioni di persone che possono ricevere un’immagine senza conoscerne l’origine, senza leggere il comunicato che l’accompagnava, senza conoscere gli sviluppi successivi dell’indagine e senza essere mai raggiunte dall’eventuale notizia che quella persona, mesi o anni dopo, è risultata completamente innocente.

È per queste ragioni che consideriamo superficiale la scelta di affidare alla rete il volto di un uomo la cui responsabilità deve ancora essere accertata, a meno che non venga dimostrato che quella esposizione fosse realmente indispensabile e che non esistessero strumenti investigativi ragionevolmente utilizzabili per raggiungere lo stesso risultato senza produrre una conseguenza potenzialmente permanente sulla vita di una persona.

Dire che la legge lo consente costituisce una risposta giuridica, ma non è ancora una risposta morale, sociale e politica. E se scopriamo che norme perfettamente legittime consentono comportamenti che, nell’ecosistema digitale contemporaneo, possono trasformare un sospetto temporaneo in una condanna pubblica permanente, allora non dobbiamo avere paura di mettere in discussione anche quelle norme.

Perché lo Stato di diritto non consiste soltanto nell’applicare correttamente le leggi che abbiamo.

Consiste anche nella capacità di domandarci se quelle leggi continuino, nel mondo che nel frattempo è cambiato, a proteggere davvero i diritti per i quali erano state scritte.